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Legge l3-5-I985 n. 190
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente:
"I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai"

Art. 2

  1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigcnti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell' impresa.

  2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa.

  3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati

Art. 3

ln sede di prima applicazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprcse provvederanno
a definire attraverso la contrattazione collettiva l' attribuzione della qualifica di quadro, così come prcvisto e con le
modalità stabilite dall' articolo 2, comma 2, della presente legge

Art. 4

Ferme restando le disposizioni di cui al libro V, titolo IX, del codicc civile e le leggi speciali vigenti in materia, i
contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e I'entità del corrispettivo economico del-
la utilizzazione, da parte dell'impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di
fabbricazione ovvero nell' organizzazione del lavoro, sia delle innovazioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto

Art.5

ll datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi con- segente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmen-
te esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi

Art.6

ln deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all' articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai conlralti collettivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma. addì 13 maggio 1985


PERTINI

CRAXl. Presidente
del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLl

NOTE

Nota all'art 6
Il testo vigente dell'art 2103, primo comma, del codice civile, è il seguente:
"Art 2103 (Mansioni del lavoratore) - Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,senza alcuna diminuzione della retribuzione.Nel caso di assegnazione

a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. dopo un periodo fissato dai contratti collettivi. e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragionI teeniche, organizzative e produttive"