Legge l3-5-I985 n. 190
Promulga
la
seguente legge:
Art.
1
Il primo
comma dell'articolo 2095 del codice civile è sostituito
dal seguente:
"I prestatori di lavoro subordinato si distinguono
in dirigenti, quadri, impiegati e operai"
Art.
2
La
categoria dei quadri è costituita dai prestatori
di lavoro subordinato che, pur non appartenendo
alla categoria dei dirigcnti, svolgano funzioni
con carattere continuativo di rilevante
importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione
degli obiettivi dell' impresa.
I
requisiti di appartenenza alla categoria dei
quadri sono stabiliti dalla contrattazione
collettiva nazionale o aziendale in relazione a
ciascun ramo di produzione e alla particolare
struttura organizzativa dell'impresa.
Salvo
diversa espressa disposizione, ai lavoratori di
cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti
la categoria degli impiegati
Art.
3
ln sede
di prima applicazione, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, le imprcse provvederanno
a definire attraverso la contrattazione collettiva l'
attribuzione della qualifica di quadro, così come
prcvisto e con le
modalità stabilite dall' articolo 2, comma 2, della
presente legge
Art.
4
Ferme
restando le disposizioni di cui al libro V, titolo IX,
del codicc civile e le leggi speciali vigenti in materia,
i
contratti collettivi possono definire le modalità
tecniche di valutazione e I'entità del corrispettivo
economico del-
la utilizzazione, da parte dell'impresa, sia delle
innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei
processi di
fabbricazione ovvero nell' organizzazione del lavoro, sia
delle innovazioni fatte dai quadri, nei casi in cui le
predette innovazioni o invenzioni non costituiscano
oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto
Art.5
ll
datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro
intermedio contro il rischio di responsabilità civile
verso terzi con- segente a colpa nello svolgimento delle
proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione
deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di
tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di
mansioni svolte, sono particolarmen-
te esposti al rischio di responsabilità civile verso
terzi
Art.6
ln deroga
a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del
codice civile, come modificato dall'articolo 13 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del
lavoratore alle mansioni superiori di cui all' articolo 2
della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che
non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti
con diritto alla
conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia
protratta per il periodo di tre mesi o per quello
superiore fissato dai conlralti collettivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma. addì 13 maggio 1985
PERTINI
CRAXl.
Presidente
del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Visto, il
Guardasigilli: MARTINAZZOLl
NOTE
Nota all'art
6
Il testo vigente
dell'art 2103, primo comma, del codice civile, è il
seguente:
"Art 2103 (Mansioni del lavoratore) - Il prestatore
di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,senza
alcuna diminuzione della retribuzione.Nel caso di
assegnazione
a mansioni
superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia
avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto. dopo un periodo
fissato dai contratti collettivi. e comunque non
superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da
una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate
ragionI teeniche, organizzative e produttive"
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