il
T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto)
Il
sistema pensionistico italiano ha subito dagli anni novanta un processo
di riforma per contenere la spesa pensionistica al fine di garantirne la
sostenibilità. La riforma rappresenta un’importante evoluzione nella
storia della previdenza italiana: essa è infatti incentrata sullo
sviluppo di un sistema pensionistico basato su due “pilastri”, di cui il
primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da Inps,
Inpdap, Casse professionali ecc.) e assicura la pensione di base; il
secondo, è rappresentato dalla previdenza complementare per l’erogazione
di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio al
fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Infatti, per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1°
gennaio 1996 o con pochi anni di servizio a quella data, la pensione
pubblica sarà notevolmente inferiore all’ultimo stipendio percepito.
Per
attenuare tali effetti, la riforma ha previsto la possibilità di aderire
alle forme pensionistiche complementari per affiancare alla pensione
obbligatoria una pensione aggiuntiva volta a contribuire al sostegno del
tenore di vita nell’età anziana.
Lo
Stato favorisce tale scelta prevedendo, per chi si iscrive ad una forma
pensionistica complementare, particolari vantaggi fiscali non altrimenti
ottenibili scegliendo altre forme di investimento del risparmio. Al fine
di consentire la formazione di una pensione complementare di importo più
significativo, il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 prevede che
i lavoratori dipendenti possano scegliere di destinare alle forme
pensionistiche complementari il proprio TFR.
Il
disegno di legge finanziaria approvato dal Governo e attualmente
all’esame del Parlamento anticipa al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore
del citato decreto legislativo 252/2005 (inizialmente fissata al 1°
gennaio 2008).Con il decreto legge 13 novembre 2006, n. 279 è stato
peraltro previsto che il versamento dei flussi di TFR e altri
contributi, relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30
giugno 2007, sia differito al 1° luglio 2007 e possa avvenire solo a
condizione che la forma pensionistica complementare destinataria della
scelta del lavoratore abbia nel frattempo ricevuto l’approvazione della
COVIP.
Per
la scelta da compiere in ordine alla destinazione del TFR, va tenuto
presente che l’adesione alle forme pensionistiche complementari, pur non
essendo obbligatoria, è un importante strumento finalizzato ad evitare
di trovarsi nell’età anziana privi dei mezzi necessari a mantenere il
precedente tenore di vita.
Va
inoltre considerato che non aderendo si rinuncerà ad una serie di
vantaggi: alla contribuzione del datore di lavoro (laddove prevista),
alla deducibilità fiscale dei contributi versati, ad un regime fiscale
dei rendimenti e delle prestazioni di particolare favore (v. ‘Le
agevolazioni fiscali’) e ai rendimenti prodotti dal mercato finanziario,
che negli ultimi anni sono stati nettamente superiori rispetto alla
rivalutazione del TFR. Inoltre, con la scelta di conferire il TFR ad una
forma pensionistica complementare non solo non si perde la possibilità
di ottenere anticipazioni per far fronte alle proprie esigenze personali
e familiari (v. Le anticipazioni) ma l’importo anticipabile riguarderà,
oltre al TFR, anche il proprio contributo, quello del datore di lavoro e
i rendimenti conseguiti.
Va
poi tenuto presente che la previdenza complementare, pur essendo
principalmente diretta alla formazione di una rendita aggiuntiva alla
pensione di base, offre comunque, la possibilità di percepire, dal
momento del pensionamento, la prestazione in capitale di regola fino
alla metà della posizione accumulata (v. ‘La pensione complementare’).
Chi
è interessato dalla Riforma
Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con
il decreto legislativo n. 252/2005 ed entrata in vigore dal 1° gennaio
2007 tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori
autonomi. Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento del
Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche
complementari, trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori
dipendenti. Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione della
riforma i pubblici dipendenti ai quali continua ad applicarsi la
disciplina previgente.
Forme Pensionistiche Complementari
Le
forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate
alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa,
autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione –COVIP (v. oltre ‘COVIP’).
Dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il Decreto legislativo 5
dicembre 2005, n.252 che prevede una nuova disciplina delle forme
pensionistiche complementari. Sono forme pensionistiche complementari: i
fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti di
assicurazione sulla vita con finalità previdenziali nonché i fondi
pensione preesistenti cioè quelli istituiti anteriormente al novembre
1992.
I
diversi tipi di forma pensionistica complementare
Le
forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive ed
individuali.
Sono forme collettive:
a)
I fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un
contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale
b)
I fondi istituiti o promossi dalle regioni
c)
I fondi aperti che ricevono adesioni collettive
d)
I fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate
e)
I fondi preesistenti
Forme individuali sono quelle attuate mediante fondi aperti sulla base
di adesioni rigorosamente individuali ovvero mediante contratti di
assicurazione sulla vita La scelta di aderire o meno ad una forma
pensionistica complementare è sempre volontaria e personale. |