I
Destinatari
Alle forme pensionistiche complementari di carattere collettivo possono
aderire:
a)
i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore
pubblico;
b)
i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal
decreto legislativo 276/03 (legge Biagi): soggetti con contratto di
lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con
contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale,
con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con
contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;
c)
i lavoratori autonomi;
d)
i liberi professionisti;
e)
i soci lavoratori di cooperative;
f)
i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo
di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità
familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle
dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
Alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale (fondi
aperti e PIP) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra
elencati come ad esempio i soggetti privi di reddito da lavoro non
sussistendo alcuna preclusione in merito alla platea dei potenziali
destinatari. Possono iscriversi alle forme pensionistiche sia
individuali che collettive anche i c.d. "soggetti fiscalmente a carico"
cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce
delle deduzioni o delle detrazioni prevista dalla normativa fiscale
vigente. Perché i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente
iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che
tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione
in oggetto.
Fondi Pensione Negoziali
I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi
anche aziendali che individuano l’area dei destinatari cioè i soggetti
ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un
determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato
territorio (es. regione o provincia autonoma). La attività del fondo
pensione negoziale consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni
e dei contributi, nell’individuazione della politica di investimento
delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti esterni
specializzati nella gestione finanziaria ed, infine, nella erogazione
delle prestazioni. Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico
autonomo dotato di organi propri: l’assemblea, gli organi di
amministrazione e controllo, il responsabile del fondo che in genere
coincide con il direttore generale. L’assemblea è formata da
rappresentanti degli associati (più raramente, e limitatamente ai fondi
preesistenti, da tutti gli associati). Gli organi di amministrazione e
controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori
iscritti e per l’altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. I
componenti degli organi di amministrazione e controllo e il responsabile
del fondo devono essere in possesso di specifici requisiti di
professionalità e onorabilità. Per lo svolgimento di alcune attività, il
fondo pensione negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni
alla sua struttura. Così, ad esempio, la gestione delle risorse
finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, società di
intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di
gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la
banca depositaria; le pensioni sono generalmente erogate da una
compagnia di assicurazione.
Fondi Pensione Aperti
I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società
di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di
gestione del risparmio. Nell’ambito del patrimonio della società che li
istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato
ed autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni
previdenziali
L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o
collettiva. Si ha adesione in forma collettiva quando la fonte
istitutiva della forma pensionistica complementare, invece di decidere
di istituire uno specifico fondo pensione negoziale, sceglie uno o più
fondi aperti come strumento per la realizzazione dell’obiettivo
previdenziale. La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta
generalmente dalla stessa società che lo ha istituito. La banca
depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto
esterno. Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in
modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto e
ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo
interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e
contratti. L’interesse degli aderenti è tutelato anche dall’organismo di
sorveglianza. Tale organismo ha il compito di controllare che
l’amministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e
funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione dell’organismo
di sorveglianza varia in funzione della tipologia di fondo pensione
aperto. Possono farne parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori
di lavoro quando le adesioni al fondo avvengono su base collettiva.
Contratti di Assicurazione sulla vita con finalità previdenziali
Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere
realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla
vita. In tal caso le regole che disciplinano il rapporto con l’iscritto
sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito
regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP al fine di
garantire all’aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre
forme pensionistiche complementari. Così come stabilito per le altre
forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali
contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai
fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile.
Fondi Pensione Preesistenti
I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari
già istituite alla data del 15 novembre 1992. L’adesione a questa
tipologia di fondo avviene su base collettiva e l’ambito dei destinatari
è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali. Tali
fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti
successivamente. |