La
scelta sulla destinazione del Tfr
In
base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, dal 1° gennaio
2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme
pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di
lavoro. In relazione all’anzianità contributiva maturata presso gli enti
di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i
lavoratori.
Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal
29 aprile 1993 La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR
riguarda l’intero TFR maturando e può essere manifestata in modo
esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso
all’adesione).
Modalità Esplicite
Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007,
o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al
1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:
• destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;
• mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per
i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è
trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai
dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato,
dall’INPS.
La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica
complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una
dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con
l’indicazione della forma di previdenza complementare prescelta.
La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di
mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.
Modalità Tacite (Silenzio - Assenso)
Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o
entro 6 mesi dall’assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio
2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla
destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla
forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti
collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata
con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve
essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e
personale. In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore
di lavoro trasferisce il TFR futuro:
1. alla forma individuata con accordo aziendale;
2. in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito
il maggior numero di lavoratori dell’azienda.
In
assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base
di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad
un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS,
alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre
forme di previdenza complementare. Trenta giorni prima della scadenza
dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve
comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna
dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica
collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio
del lavoratore. La destinazione del TFR futuro ad una forma
pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:
• riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data
di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e
sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di
legge;
• determina l’automatica iscrizione del lavoratore alla forma
prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di
informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui
ha aderito;
• non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro
presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per
aderire ad una forma pensionistica complementare.
Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria
in data antecedente al 29 aprile 1993.
Anche tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla
destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e con le stesse
modalità, esplicite o tacite, già illustrate per i lavoratori entrati
nel mondo del lavoro dal 28 aprile 1993. Tuttavia per tali lavoratori,
in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è prevista la
possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche
soltanto una parte del TFR maturando. In particolare, tali lavoratori
possono:
• se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1°
gennaio 2007, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata al datore
di lavoro (modalità esplicita), di contribuire al fondo con la stessa
quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la
quota residua di TFR. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più
di 50 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro al
Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato,
gestito, per conto dello Stato, dall’INPS;
• se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1°
gennaio 2007, scegliere con dichiarazione scritta diretta al datore di
lavoro (modalità esplicita) di trasferire il TFR futuro a una forma
pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi
collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore
al 50%.
In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota
di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare. Se i
lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile
1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il
silenzio-assenso all’adesione e il datore di lavoro trasferisce
integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica complementare
individuata, secondo quanto illustrato in ‘Modalità Tacite’ (v. sopra).
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