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		Per 
		saperne di più sul TFR 
		
		Che 
		cos’è il TFR? 
		Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come “liquidazione”) è 
		la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al 
		termine del rapporto di lavoro dipendente 
		
		
		Come si determina? 
		Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota 
		pari al 6,91 % della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il 
		calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in 
		dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei 
		contratti collettivi. 
		Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, 
		con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e 
		dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat. 
		Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con 
		l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui 
		è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro 
		decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede 
		poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione 
		del lavoratore degli ultimi 5 anni. 
		
		Il 
		finanziamento delle Forme Pensionistiche Complementari e l’investimento 
		dei contributi 
		
		
		Finanziamento 
		
		Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante: 
		•il TFR futuro; 
		•contributi a carico del lavoratore; 
		•contributi a carico del datore di lavoro. 
		Dal 1° gennaio 2007, si può aderire alle forme pensionistiche 
		complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro (V. ‘La 
		scelta sulla destinazione del TFR’). Tale adesione non comporta 
		l’obbligo di versamento di altri contributi, né da parte del lavoratore 
		né del datore di lavoro. L’aderente può tuttavia decidere di versare 
		ulteriori contributi, determinandone liberamente l’importo; in tal caso, 
		se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al 
		versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il datore di 
		lavoro può comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di 
		versare un contributo a proprio carico alla forma pensionistica 
		complementare alla quale il lavoratore abbia aderito. Nelle forme 
		pensionistiche collettive, gli accordi e i contratti possono stabilire 
		la misura minima della contribuzione (in cifra fissa o in percentuale 
		della retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nelle forme 
		pensionistiche individuali, il lavoratore, nel caso in cui versi 
		contributi a proprio carico, ha diritto anche alla contribuzione a 
		carico del datore di lavoro, in base a quanto previsto dagli accordi 
		collettivi. 
		
		
		Investimento 
		
		Per ogni lavoratore che aderisce, la forma pensionistica complementare 
		forma una posizione individuale dove confluiscono i contributi versati (TFR 
		ed eventuali contributi del lavoratore e del datore di lavoro). I 
		contributi versati vengono investiti da gestori specializzati in 
		strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli 
		obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) in base alla 
		politica di investimento stabilita dalla forma pensionistica e producono 
		nel tempo rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e 
		delle scelte di gestione. I contributi gestiti dai gestori specializzati 
		costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente 
		al fine previdenziale e sottratto all’esecuzione da parte dei creditori 
		del gestore. Una specifica disciplina prudenziale determina rigorosi 
		criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli 
		investimenti. La COVIP vigila sull’osservanza e il rispetto di tali 
		regole. In alcune forme pensionistiche, la politica di investimento 
		delle risorse è unica per tutti gli aderenti (fondo mono-comparto) che, 
		quindi, beneficiano allo stesso modo dei risultati della gestione 
		finanziaria. In altre forme, l’investimento è differenziato su più linee 
		di investimento (fondi pluri-comparto), diverse tra loro per natura e 
		rischiosità. In questo caso l’aderente sceglie il comparto (la linea 
		d'investimento) a cui aderire sulla base di valutazioni personali. La 
		scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto delle 
		proprie condizioni socio-economiche, dell’età, della maggiore o minore 
		distanza dal momento del pensionamento e della propensione personale al 
		rischio finanziario. I lavoratori più giovani potrebbero essere più 
		propensi a scegliere linee di investimento più aggressive, a prevalenza 
		azionaria, che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori 
		probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo". 
		Invece, i lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire 
		l’adesione ad un comparto gestito in modo più "prudente", a prevalenza 
		obbligazionaria. È bene sottolineare, inoltre, che, in caso di adesione 
		alle forme pensionistiche complementari con modalità tacite, la nuova 
		disciplina prevede che il TFR sia conferito nella linea di investimento 
		a contenuto prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale 
		e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR. 
		
		  
		
		La 
		Pensione Complementare e le altre opzioni 
		
		La 
		Pensione Complementare 
		La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al 
		lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche aggiuntive la 
		pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria. Dal 
		1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver 
		maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno 
		cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare. 
		L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica: 
		•interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione 
		complementare 
		•parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione 
		maturata) e parte in rendita. 
		Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione 
		individuale maturata, l’importo della pensione complementare sia 
		inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro 
		381,72 mensili), l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera 
		prestazione in capitale. Ai fini della determinazione dell’anzianità di 
		iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati 
		utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche 
		complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia 
		esercitato il riscatto. Le prestazioni pensionistiche possono essere 
		cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti 
		per la pensione obbligatoria. 
		
		
		Anticipazioni 
		In determinati casi la legge consente, in modo analogo a quanto avviene 
		per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di 
		anticipazioni. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione 
		individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti 
		realizzati fino a quel momento.Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può 
		ottenere l’anticipazione della posizione individuale: 
		• in qualsiasi momento della partecipazione alla forma 
		pensionistica: fino al 75 per cento della posizione individuale 
		maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime 
		condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi 
		straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche). Le 
		somme oggetto di tale anticipazione possono essere cedute, sequestrate o 
		pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione 
		obbligatoria; 
		• dopo 8 anni di iscrizione al fondo:o fino al 75 per 
		cento della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione 
		della prima casa di abitazione per sé e per i figli; 
		o fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori 
		esigenze dell’iscritto. 
		Per la maturazione degli otto anni di iscrizione sono considerati tutti 
		i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per 
		i quali non si sia esercitato il riscatto (v. oltre ‘riscatto della 
		posizione individuale’) 
		
		
		Trasferimento della Posizione Individuale 
		Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione individuale 
		ad altra forma pensionistica complementare: 
		•in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per 
		cambiamento di attività lavorativa): l’iscritto che prima del 
		pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma 
		pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto (v. 
		‘riscatto della posizione individuale’), trasferire la posizione 
		individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale 
		può accedere in base alla nuova attività lavorativa; 
		•per effetto di scelta volontaria: Decorsi due anni di iscrizione ad 
		una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire 
		l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica 
		complementare sia collettiva che individuale. 
		In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei 
		versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia 
		dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e 
		secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi. 
		
		
		Riscatto della Posizione Individuale 
		Dal 1° gennaio 2007 l’aderente che prima del pensionamento perde i 
		requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in 
		alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma 
		pensionistica complementare, può: 
		• chiedere, sotto determinate condizioni, il riscatto della posizione, 
		vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata; 
		• mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche 
		in assenza di contribuzione 
		Il riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei 
		seguenti casi e misure: 
		•riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) nel caso in 
		cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione 
		dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di 
		ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa 
		integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. 
		• riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione 
		conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 
		mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della 
		capacità di lavoro a meno di un terzo. 
		In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme 
		pensionistiche complementari possono inoltre prevedere la possibilità di 
		riscattare la posizione maturata in linea con le causali di perdita dei 
		requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e regolamenti, 
		anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva. 
		Nell’ipotesi di decesso dell’aderente in costanza di attività lavorativa 
		(cioè, prima del pensionamento), l’intera posizione maturata è versata 
		agli eredi o alle altre persone indicate dall’iscritto. In mancanza di 
		tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di 
		forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo 
		modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della 
		previdenza sociale.  |