Per
saperne di più sul TFR
Che
cos’è il TFR?
Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come “liquidazione”) è
la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al
termine del rapporto di lavoro dipendente
Come si determina?
Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota
pari al 6,91 % della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il
calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei
contratti collettivi.
Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno,
con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e
dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.
Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con
l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui
è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro
decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede
poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione
del lavoratore degli ultimi 5 anni.
Il
finanziamento delle Forme Pensionistiche Complementari e l’investimento
dei contributi
Finanziamento
Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante:
•il TFR futuro;
•contributi a carico del lavoratore;
•contributi a carico del datore di lavoro.
Dal 1° gennaio 2007, si può aderire alle forme pensionistiche
complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro (V. ‘La
scelta sulla destinazione del TFR’). Tale adesione non comporta
l’obbligo di versamento di altri contributi, né da parte del lavoratore
né del datore di lavoro. L’aderente può tuttavia decidere di versare
ulteriori contributi, determinandone liberamente l’importo; in tal caso,
se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al
versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il datore di
lavoro può comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di
versare un contributo a proprio carico alla forma pensionistica
complementare alla quale il lavoratore abbia aderito. Nelle forme
pensionistiche collettive, gli accordi e i contratti possono stabilire
la misura minima della contribuzione (in cifra fissa o in percentuale
della retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nelle forme
pensionistiche individuali, il lavoratore, nel caso in cui versi
contributi a proprio carico, ha diritto anche alla contribuzione a
carico del datore di lavoro, in base a quanto previsto dagli accordi
collettivi.
Investimento
Per ogni lavoratore che aderisce, la forma pensionistica complementare
forma una posizione individuale dove confluiscono i contributi versati (TFR
ed eventuali contributi del lavoratore e del datore di lavoro). I
contributi versati vengono investiti da gestori specializzati in
strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli
obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) in base alla
politica di investimento stabilita dalla forma pensionistica e producono
nel tempo rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e
delle scelte di gestione. I contributi gestiti dai gestori specializzati
costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente
al fine previdenziale e sottratto all’esecuzione da parte dei creditori
del gestore. Una specifica disciplina prudenziale determina rigorosi
criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli
investimenti. La COVIP vigila sull’osservanza e il rispetto di tali
regole. In alcune forme pensionistiche, la politica di investimento
delle risorse è unica per tutti gli aderenti (fondo mono-comparto) che,
quindi, beneficiano allo stesso modo dei risultati della gestione
finanziaria. In altre forme, l’investimento è differenziato su più linee
di investimento (fondi pluri-comparto), diverse tra loro per natura e
rischiosità. In questo caso l’aderente sceglie il comparto (la linea
d'investimento) a cui aderire sulla base di valutazioni personali. La
scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto delle
proprie condizioni socio-economiche, dell’età, della maggiore o minore
distanza dal momento del pensionamento e della propensione personale al
rischio finanziario. I lavoratori più giovani potrebbero essere più
propensi a scegliere linee di investimento più aggressive, a prevalenza
azionaria, che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori
probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo".
Invece, i lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire
l’adesione ad un comparto gestito in modo più "prudente", a prevalenza
obbligazionaria. È bene sottolineare, inoltre, che, in caso di adesione
alle forme pensionistiche complementari con modalità tacite, la nuova
disciplina prevede che il TFR sia conferito nella linea di investimento
a contenuto prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale
e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.
La
Pensione Complementare e le altre opzioni
La
Pensione Complementare
La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al
lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche aggiuntive la
pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria. Dal
1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver
maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno
cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.
L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:
•interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione
complementare
•parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione
maturata) e parte in rendita.
Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione
individuale maturata, l’importo della pensione complementare sia
inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro
381,72 mensili), l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera
prestazione in capitale. Ai fini della determinazione dell’anzianità di
iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati
utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia
esercitato il riscatto. Le prestazioni pensionistiche possono essere
cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti
per la pensione obbligatoria.
Anticipazioni
In determinati casi la legge consente, in modo analogo a quanto avviene
per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di
anticipazioni. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione
individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti
realizzati fino a quel momento.Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può
ottenere l’anticipazione della posizione individuale:
• in qualsiasi momento della partecipazione alla forma
pensionistica: fino al 75 per cento della posizione individuale
maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime
condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche). Le
somme oggetto di tale anticipazione possono essere cedute, sequestrate o
pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione
obbligatoria;
• dopo 8 anni di iscrizione al fondo:o fino al 75 per
cento della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione
della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
o fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori
esigenze dell’iscritto.
Per la maturazione degli otto anni di iscrizione sono considerati tutti
i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per
i quali non si sia esercitato il riscatto (v. oltre ‘riscatto della
posizione individuale’)
Trasferimento della Posizione Individuale
Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione individuale
ad altra forma pensionistica complementare:
•in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per
cambiamento di attività lavorativa): l’iscritto che prima del
pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma
pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto (v.
‘riscatto della posizione individuale’), trasferire la posizione
individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale
può accedere in base alla nuova attività lavorativa;
•per effetto di scelta volontaria: Decorsi due anni di iscrizione ad
una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire
l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica
complementare sia collettiva che individuale.
In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei
versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia
dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e
secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi.
Riscatto della Posizione Individuale
Dal 1° gennaio 2007 l’aderente che prima del pensionamento perde i
requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in
alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma
pensionistica complementare, può:
• chiedere, sotto determinate condizioni, il riscatto della posizione,
vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;
• mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche
in assenza di contribuzione
Il riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei
seguenti casi e misure:
•riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) nel caso in
cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione
dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di
ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
• riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione
conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48
mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della
capacità di lavoro a meno di un terzo.
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme
pensionistiche complementari possono inoltre prevedere la possibilità di
riscattare la posizione maturata in linea con le causali di perdita dei
requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e regolamenti,
anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.
Nell’ipotesi di decesso dell’aderente in costanza di attività lavorativa
(cioè, prima del pensionamento), l’intera posizione maturata è versata
agli eredi o alle altre persone indicate dall’iscritto. In mancanza di
tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di
forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo
modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. |