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		Le 
		agevolazioni fiscali 
		
		Al fine di favorire l’adesione alle forme di previdenza complementare, 
		la nuova disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede 
		importanti agevolazioni fiscali. 
		
		
		Regime Fiscale dei contributi: 
		
		I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il 
		TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad 
		un massimo di Euro 5.164,67. Ciò determina un risparmio (in termini di 
		minori imposte pagate) pari all’aliquota fiscale più elevata applicata 
		al reddito complessivo del lavoratore. Ad esempio, ipotizzando che, per 
		un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 
		500 Euro, l’aliquota Irpef più alta sia del 29%, il costo effettivo 
		sostenuto dal lavoratore sarà pari a 355 Euro, con un risparmio fiscale 
		pari a 145 Euro. 
		
		Ai 
		fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere 
		conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro 
		nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico. 
		
		
		Regime fiscale dei rendimenti: 
		
		I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito 
		della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti all’imposta 
		sostitutiva dell’11%. Tale aliquota è più bassa rispetto a quella 
		applicata sui rendimenti realizzati da altre forme di investimento. 
		
		
		Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti: 
		
		Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita 
		costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata 
		assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi 
		dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati).La parte 
		imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è 
		tassata nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di 
		partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della 
		riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di 
		partecipazione si applica l’aliquota del 9%. 
		Tali 
		aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle 
		previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in 
		linea generale, con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del 
		lavoratore. Attualmente l’aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i 
		redditi fino a 26.000 Euro, quindi l’aliquota applicata al TFR lasciato 
		in azienda non potrà essere inferiore a 23%. Anche le somme percepite a 
		titolo di anticipazione e riscatto sono tassate unicamente per la parte 
		già dedotta dal reddito o non tassata. 
		Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme 
		percepite a titolo di riscatto in caso di in occupazione, mobilità, 
		cassa integrazione guadagni, invalidità e decesso, sono tassate nella 
		misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione 
		successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 
		6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica 
		l’aliquota del 9%. 
		Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione 
		della prima casa, per altre esigenze del lavoratore nonché i riscatti 
		per cause diverse da quelle sopra descritte nei limiti in cui sono 
		consentiti dagli statuti e dai regolamenti) sono invece tassate nella 
		misura fissa del 23%. 
		In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria per 
		usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di 
		tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare 
		che non siano stati riscattati. 
		
		La 
		Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip) 
		Nell’ambito del sistema di garanzie previsto dall’ordinamento a tutela 
		dei lavoratori che si iscrivono a forme di previdenza complementare, 
		fondamentale importanza assume l’esercizio di un’efficace attività di 
		vigilanza. 
		E’ proprio avendo riguardo all’importanza di tale aspetto che la 
		riforma, insieme alla forte incentivazione allo sviluppo delle forme di 
		previdenza complementare e all’incremento dei flussi contributivi, ha 
		posto particolare attenzione al rafforzamento e al potenziamento del 
		complessivo sistema di vigilanza sulle forme pensionistiche 
		complementari, affidato ad una specifica Autorità pubblica, la 
		Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP. 
		La COVIP vigila e controlla le forme pensionistiche complementari. E’ 
		sottoposta all’alta vigilanza del Ministero del Lavoro e della 
		previdenza sociale, pur godendo di un’ampia autonomia operativa nello 
		svolgimento dei suoi compiti. 
		La COVIP opera a tutela degli iscritti alle forme di previdenza 
		complementare, con lo scopo di perseguire la trasparenza e la 
		correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme 
		pensionistiche complementari. A tal fine la COVIP dispone di ampi poteri 
		di normazione secondaria, di regolazione e controllo, anche attraverso 
		accertamenti ispettivi. 
		In particolare, la COVIP autorizza le forme pensionistiche complementari 
		all’esercizio dell’attività dopo aver verificato il rispetto delle 
		condizioni previste dalla legge e dalle istruzioni generali fornite 
		dalla stessa Commissione. Le forme autorizzate sono iscritte 
		nell’apposito “albo delle forme pensionistiche complementari” curato e 
		gestito dalla Commissione. 
		La COVIP definisce inoltre le regole volte a garantire la trasparenza 
		delle forme pensionistiche complementari in modo che siano chiari e 
		comprensibili per l’aderente: il funzionamento del fondo, la politica di 
		investimento delle risorse, l’ammontare della posizione individuale, le 
		spese per la gestione amministrativa e finanziaria, i diritti che 
		possono essere esercitati dagli aderenti (trasferimento, riscatto, 
		anticipazioni e prestazioni). 
		L’attività di vigilanza della COVIP si esplica attraverso la verifica e 
		l’analisi dei documenti, delle informazioni, dei bilanci e rendiconti 
		annuali che le forme pensionistiche complementari sono tenute a 
		trasmettere alla Commissione, nonché attraverso ispezioni effettuate 
		presso le sedi delle stesse. La COVIP, inoltre, pubblica e diffonde 
		informazioni utili alla conoscenza della previdenza complementare e ha 
		il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia 
		Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con 
		l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui 
		è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro 
		decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede 
		poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione 
		del lavoratore degli ultimi 5 anni.  |