Le
agevolazioni fiscali
Al fine di favorire l’adesione alle forme di previdenza complementare,
la nuova disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede
importanti agevolazioni fiscali.
Regime Fiscale dei contributi:
I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il
TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad
un massimo di Euro 5.164,67. Ciò determina un risparmio (in termini di
minori imposte pagate) pari all’aliquota fiscale più elevata applicata
al reddito complessivo del lavoratore. Ad esempio, ipotizzando che, per
un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a
500 Euro, l’aliquota Irpef più alta sia del 29%, il costo effettivo
sostenuto dal lavoratore sarà pari a 355 Euro, con un risparmio fiscale
pari a 145 Euro.
Ai
fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere
conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro
nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico.
Regime fiscale dei rendimenti:
I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito
della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti all’imposta
sostitutiva dell’11%. Tale aliquota è più bassa rispetto a quella
applicata sui rendimenti realizzati da altre forme di investimento.
Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti:
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita
costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata
assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi
dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati).La parte
imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è
tassata nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di
partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della
riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di
partecipazione si applica l’aliquota del 9%.
Tali
aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle
previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in
linea generale, con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del
lavoratore. Attualmente l’aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i
redditi fino a 26.000 Euro, quindi l’aliquota applicata al TFR lasciato
in azienda non potrà essere inferiore a 23%. Anche le somme percepite a
titolo di anticipazione e riscatto sono tassate unicamente per la parte
già dedotta dal reddito o non tassata.
Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme
percepite a titolo di riscatto in caso di in occupazione, mobilità,
cassa integrazione guadagni, invalidità e decesso, sono tassate nella
misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione
successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al
6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica
l’aliquota del 9%.
Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione
della prima casa, per altre esigenze del lavoratore nonché i riscatti
per cause diverse da quelle sopra descritte nei limiti in cui sono
consentiti dagli statuti e dai regolamenti) sono invece tassate nella
misura fissa del 23%.
In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria per
usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di
tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare
che non siano stati riscattati.
La
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip)
Nell’ambito del sistema di garanzie previsto dall’ordinamento a tutela
dei lavoratori che si iscrivono a forme di previdenza complementare,
fondamentale importanza assume l’esercizio di un’efficace attività di
vigilanza.
E’ proprio avendo riguardo all’importanza di tale aspetto che la
riforma, insieme alla forte incentivazione allo sviluppo delle forme di
previdenza complementare e all’incremento dei flussi contributivi, ha
posto particolare attenzione al rafforzamento e al potenziamento del
complessivo sistema di vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari, affidato ad una specifica Autorità pubblica, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP.
La COVIP vigila e controlla le forme pensionistiche complementari. E’
sottoposta all’alta vigilanza del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale, pur godendo di un’ampia autonomia operativa nello
svolgimento dei suoi compiti.
La COVIP opera a tutela degli iscritti alle forme di previdenza
complementare, con lo scopo di perseguire la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme
pensionistiche complementari. A tal fine la COVIP dispone di ampi poteri
di normazione secondaria, di regolazione e controllo, anche attraverso
accertamenti ispettivi.
In particolare, la COVIP autorizza le forme pensionistiche complementari
all’esercizio dell’attività dopo aver verificato il rispetto delle
condizioni previste dalla legge e dalle istruzioni generali fornite
dalla stessa Commissione. Le forme autorizzate sono iscritte
nell’apposito “albo delle forme pensionistiche complementari” curato e
gestito dalla Commissione.
La COVIP definisce inoltre le regole volte a garantire la trasparenza
delle forme pensionistiche complementari in modo che siano chiari e
comprensibili per l’aderente: il funzionamento del fondo, la politica di
investimento delle risorse, l’ammontare della posizione individuale, le
spese per la gestione amministrativa e finanziaria, i diritti che
possono essere esercitati dagli aderenti (trasferimento, riscatto,
anticipazioni e prestazioni).
L’attività di vigilanza della COVIP si esplica attraverso la verifica e
l’analisi dei documenti, delle informazioni, dei bilanci e rendiconti
annuali che le forme pensionistiche complementari sono tenute a
trasmettere alla Commissione, nonché attraverso ispezioni effettuate
presso le sedi delle stesse. La COVIP, inoltre, pubblica e diffonde
informazioni utili alla conoscenza della previdenza complementare e ha
il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia
Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con
l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui
è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro
decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede
poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione
del lavoratore degli ultimi 5 anni. |