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wb01570_.gif (184 byte) INFORMATORE     SI.N.QUADR.I           Anno XVI     n° 1      pag.  7
                              IL MESSAGGERO
                              MARTEDI
                              26 MARZO 2002
ECCO COSA C'E' NEL LIBRO BIANCO
   La flessibilità nel testo di Biagi

  Rivoluzione nei contratti per creare lavoro, ma anche più ammortizzatori sociali

ROMA  Era  il  4   ottobre  quando il ministro del Walfare, Roberto Maroni diede a sindacati e Confindustria il «Libro bianco sul mercato del lavoro» messo a punto dal suo consulente.    Molte cose sono accadute da allora, fino a quella tragica dell' uccisione di Marco Biagi. Alcune  proposte  che  conteneva, dal part-time, ai «contratti di progetto», dal collocamento al  lavoro «a chiamata», sono stati inseriti dal governo nella delega chiesta al Parlamento. L'esecutivo ci ha anche   aggiunto  l' articolo 18   sui licenziamenti subito bocciato dai sindacati. E che nel Libro bianco non c'era. Se il confronto tra governo e parti sociali riprenderà, sarà da quel testo (Pezzotta e Angeletti lo hanno detto chiaramente),nel quale Biagi, partendo da un'analisi delle inefficienze del mercato del lavoro italiano, aveva tratteggiato una riforma a tutto campo. Eccola nei suoi punti salienti.
Dialogo sociale. Dopo i grandi accordi del 1984, '92 e '93 «il confronto tra istituzioni e parti sociali è parso declinare verso forme irrituali e inefficaci», ha scritto Maroni nella presentazione al "Libro bianco". Si cambia, arriva il «dialogo sociale». Le parti sociali saranno consultate prima di leggi e regolamenti in campo sociale e dell'occupazione. Se dal negoziato uscirà l'accordo entro un certo lasso di tempo bene, altrimenti il governo sarà libero di avviare l'iniziativa legislativa.
Salari differenziati. Il documento sollecita «una più accentuata differenziazione dei salari reali» tra il Nord e il Sud. Nell'ottica di introdurre una maggior flessibilità si prospetta «l'opportunità di rivisitare l'attuale assetto contrattuale. Il contratto collettivo nazionale potrebbe sempre più assumere il ruolo di accordo quadro, capace di salvaguardare  il potere d'acquisto delle retribuzioni-minime e flssare standard comuni». Questo faciliterebbe anche «la riemersione del sommerso», e «aiuterebbe a superare temporanee crisi occupazionali » Di converso, va rafforzata la contrattazione decentrata «legandola in  maniera più 

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Il professor Marco Biagi

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Il contratto nazionale dovrebbe cedere molto spazio a quelli territoriali e aziendali

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produttività».
Contratti individuali. Lavoro intermittente, lavoro a progetto, part- time elastico, sono nuove tipologie contrattuali che il governo vorrebbe introdurre per evitare «l'utilizzazione delle collaborazioni coordinate o continuative in funzione elusiva o frodatoria della legislazione a tutela del lavoro subordinato». Inoltre il governo chiede alle parti sociali «se, e a quali condizioni, sia possibile modificare l'attuale contesto normativo che impedìsce a datore e prestatore di lavoro di concordare condizioni in deroga non solo alla legge, ma anche al contratto collettivo».
Ammortizzatori sociali. Gli ammortizzatori sociali 

e glì incentivi all' occupazione  vanno  rivisti   per «estendere il livello delle tutele minime fornite dagli ammortizzatori, prevedere trattamenti omogenei e non ingiustificatamente difformi, minimizzare i possibili disincentivi al lavoro che dagli ammortizzatori possono discendere».
Licenziamenti e arbitrato. «Tutte le controversie di lavoro potrebbero essere amministrate con maggior equità ed efficienza per mezzo di collegi arbitrali. Con particolare ri[erimento al regime estintivo del rapporto di lavoro indeterminato, si potrebbe considerare la possibilità di con[erire allo stesso collegio arbitrale di optare per la reintegrazione o per il risarcimento».
Referendum per gli scioperi. Il Libro bianco propone in referendum consultivo obbligatorio per proclamare lo sciopero, e il rafforzamento della commissione di garanzia che ha competenza nella gestione del conflitto nei servizi essenziali.
Tutele. L'attuazione di direttive comunitarie non potrà in nessun caso giustificare la riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori,
"Statuto dei lavori". «Occorre riconoscere i profondi mutamenti intervenuti nell'organizzazione del lavoro..(...) 1l governo ritiene che sia ormai superato il tradizionale approccio che contrapponeil lavoro dipendente al lavoro autonomo, il lavoro nella grande impresa al lavoro in quella minore,' il lavoro tutelato al1avoro non tutelato». E ancora. «Alcuni diritti fondamentali devono trovare applicazione a tutte le forme di lavoro: si pensi aI diritto alla tutela delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, alla tutela delle libertà e della dignità del prestatore di lavoro, all'abolizione del lavoro minorile, all'eliminazione di ogni forma di discriminazione nell'accesso allavoro, al diritto ad un compenso equo, al diritto di libertà sindacale(...). Al di sopra di questo nucleo minimo di norme inderogabili sembra opportuno lasciare ampio spazio all' autonomia collettiva e individuale».
                                                R.E.F.

COSA DICE L'ART.18

LE ULTIME PROPOSTE DEL GOVERNO

1  LE AZIENDE CON  PIÙ  DI 15 OIPENDENTI   (o 5 DIPENDENTI  SE OPERANO NEL SETTORE AGRICOLO)  POSSONO LICENZIARE   SOLO PER MOTIVI GIUSTIFICATI ('GIUSTA CAUSA')
IN CASO DI LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA, RISARCIMENTO INVECE  DEL REINTEGRO IN TRE CASI:
2  SE IL GIUDICE ANNULLA IL LICENZIAMENTO L'AZIENDA E' OBBLIGATA A REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL SUO POSTO DI LAVORO
1 SOLO PER IL SUD NEL CASO CHE UN LAVORATORE PASSI DAUN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AD UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
3  IN CASO DI ANNULLAMENTO OEL LICENZIAMENTO L'AZIENDA VERSA AL LAVORATORE UNA INDENNITÀ E I CONTRIBUTl SOCIALI. IL RiSARCIMENTO NON E INFERIORE A 5 MENSILITÀ 2 PER I LAVORATORI ALLE DIPENDENZE DI UN AZIENDA CHE EMERGE DAL
LAVORO NERO
4 IL LAVORATORE,   SE VUOLE,  IN SOSTITUZIONE DELLA REINTEGRAZIONE  NEL POSTO  DI LAVORO PUÒ CHIEDERE UNA INDENNITÀ MINIMA PARI A QUINDICI MENSILITÀ 3 PER I LAVORATORI CHE OPERANO NELLE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI E CHE, ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI, SUPERANO QUESTO TETTO

L'articolo 18 dello statuto dei laVoratoRi è entrato in vigore nel 1970

QUESTE MISURE VERREBBERO ADOTTATE IN VIA SPERIMENTALE  PER OUATTRD ANNI E   DOPO DUE ANNI SI DOVREBBE VERIFICARE QUANTI  POSTI  DI  LAVORO HANNO CREATO